Scioglimento del contratto di tirocinio
La formazione professionale di base si fonda su un con-tratto di lavoro a tempo determinato. Per questo motivo essa termina alla data stabilita nel contratto di tirocinio. In casi eccezionali le parti contraenti possono concordare lo scioglimento anticipato del contratto di tirocinio (SCT). Questo avviene se:
- il datore di lavoro e la persona in formazione, durante il periodo di prova, hanno entrambe il diritto di porre fine al contratto di tirocinio, purché rispettino un periodo di disdetta di 7 giorni;
- le due parti contraenti hanno il diritto di porre fine al contratto di tirocinio mediante consenso reciproco durante tutta la durata della formazione professionale di base;
- sia il datore di lavoro che la persona in formazione hanno il diritto di sciogliere il contratto di tirocinio prima della data prevista e senza l’accordo dell’altra parte contraente, quando i motivi per lo scioglimento, valutati approfonditamente, sono gravi; ad esempio se il formatore non è in grado di garantire la formazione sia per motivi professionali che per motivi personali, se la persona in formazione non è in grado di conseguire la formazione a livello fisico o intellettuale, se la salute o la moralità della persona in formazione sono esposte a un pericolo, oppure se la formazione potrà essere conclusa sol-tanto in condizioni sostanzialmente diverse. La parte contraente che disdice il contratto senza preavviso, deve indicarne i motivi per iscritto, se l’altra parte contraente lo richiede;
- inoltre, l’autorità cantonale, di regola l’ufficio cantonale della formazione professionale, ha la competenza di porre fine al contratto revocando l’autorizzazione a formare o sciogliendo il contratto prima della data prevista. Questo accade quando la formazione professionale pratica è insufficiente oppure se i formatori non soddisfano i requisiti legali o non adempiono ai loro obblighi.
Nei primi tre casi, il datore di lavoro deve immediatamente avvertire l’ufficio cantonale della formazione professionale. Quest’ultimo tenterà una conciliazione fra le parti contraenti o cercherà di fare proseguire la formazione presso un’altra azienda.
Soprattutto nei casi non giustificati, lo scioglimento del contratto di tirocinio può essere oggetto di pretesa di risarcimento del danno. In particolare, se la persona in formazione non inizia la sua formazione di base senza un valido motivo oppure se lascia il suo posto di lavoro senza giustificazione, il datore di lavoro ha diritto a un’indennità che, di regola, corrisponde a un quarto del salario mensile; egli ha pure diritto ad un risarcimento dell’ulteriore danno (ad es. spese dell’annuncio di lavoro).
Se invece il datore di lavoro licenzia la persona in formazione senza un motivo valido, la persona in formazione ha diritto a un risarcimento, in particolare al risarcimento di quello che avrebbe guadagnato finita la formazione. Deve quindi far calcolare cosa risparmia attraverso il licenziamento e quello che può guadagnare con un altro lavoro.