Pena convenzionale

Se, nella stipulazione di un contratto, una delle parti contraenti promette all’altra di versare un determinato importo (oltre a un eventuale risarcimento del danno) per violazione contrattuale, questa si impegna a rispettare una pena convenzionale. Il tribunale può ridurre pene convenzionali eccessive.

Nel rapporto di formazione le pene convenzionali non svolgono un ruolo importante, in virtù fra l’altro di quanto sancito dall’art. 337d del Codice delle obbligazioni (CO). Secondo questa disposizione, se la persona in formazione non entra in servizio o abbandona il posto di lavoro senza preavviso e senza un valido motivo, l’azienda formatrice ha il diritto di esigere un indennizzo pari a un quarto del suo salario mensile come pure un risarcimento del danno.