Basi legali
Condizioni quadro della formazione professionale
La formazione professionale in Svizzera si fonda su una base legale che garantisce la qualità e le condizioni quadro della formazione professionale di base. Le principali basi legali sono spiegate in breve qui di seguito.
Livello federale
La formazione professionale è ancorata nella Costituzione federale, ciò conferisce alla Confederazione il diritto di emanare le rispettive prescrizioni (art. 63 Cost. ). La Legge (LFPr ) e l’Ordinanza federali sulla formazione professionale (OFPr ) definiscono le basi legali principali della formazione professionale.
Ogni formazione professionale di base è regolamentata dettagliatamente da un’ordinanza sulla formazione professionale di base. Tali ordinanze sulla formazione delle singole professioni costituiscono la base principale per l’attività dei/delle responsabili della formazione professionale.
L’elenco include tutte le professioni della formazione professionale di base offerte attualmente e disciplinate dalla legge sulla formazione professionale (CFP, AFC) e della formazione professionale superiore (esami di professione, esami professionali superiori), nonché i programmi quadro d’insegnamento approvati, i cicli di studio e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.
Codice delle obbligazioni
La formazione professionale è strettamente legata al lavoro: la persona in formazione e l’azienda formatrice stipulano un contratto di tirocinio, e con questo un contratto di lavoro speciale. La persona in formazione e anche lavoratore/trice, per cui, fatte salve le disposizioni speciali del contratto di tirocinio, valgono le disposizioni legali del contratto di lavoro. Il contratto di tirocinio è un contratto individuale di lavoro, disciplinato dal Codice delle obbligazioni tra i contratti di lavoro speciali (art. 344 fino a 346a CO ). Altre leggi importanti per la formazione professionale di base sono la Legge sul lavoro (LL ), la Legge sui disabili (LDis ) e la Legge sulla parità dei sessi (LPar ).
Legge sul lavoro
Per le persone in formazione valgono le disposizioni di diritto pubblico che si applicano alle lavoratrici e ai lavoratori. Pertanto possono far valere, ad esempio, le misure di protezione dei giovani lavoratori. La Legge federale sul lavoro (LL ) vale praticamente per tutti i settori economici e tutte le aziende private e pubbliche.
Livello cantonale
I Cantoni si assumono la parte preponderante dei compiti esecutivi in ambito della legislazione sulla formazione professionale. Un compito prioritario è la vigilanza sui rapporti di tirocinio, ivi compreso il rilascio o la revoca dell’autorizzazione a formare e l’approvazione di ogni singolo contratto di tirocinio.
Per eseguire tali compiti esecutivi, servono delle basi legali anche a livello cantonale. La legge federale però prevale sempre su quella cantonale. L’applicazione delle prescrizioni federali avviene in vari modi. Sull’organizzazione e sul finanziamento degli esami, per esempio, la Confederazione prescrive poco. Per questo l’organizzazione degli esami varia da Cantone a Cantone. Al contrario, in tutti i Cantoni, gli esami vertono sugli stessi campi di qualificazione, fissati in dettaglio dalle ordinanze sulla formazione professionale.
Livello individuale – contratto di tirocinio
Stipulando il contratto di tirocinio si concretizzano le direttive legali. Le parti contraenti, l’azienda formatrice e la persona in formazione si impegnano a rispettare le disposizioni legali nel quadro della formazione professionale di base. Sulla pagina “Contratto di tirocinio dalla A alla Z” sono annoverate le disposizioni sul contratto di tirocinio.