Lavoro a cottimo delle persone in formazione
Ai sensi dell’Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5) è vietato impiegare i minori di 18 anni per i lavori pericolosi. La definizione di lavoro pericoloso per i giovani è stabilita dall’Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Il lavoro a cottimo viene annoverato fra lavori pericolosi.
In casi eccezionali, ai sensi dell’art. 4 OLL 5, in alcune professioni le persone in formazione possono eseguire lavori pericolosi a partire da 15 anni se le eccezioni sono definite nell’ordinanza sulla formazione professionale di base e le misure di accompagnamento sono stabilite nell’allegato 2 del piano di formazione.
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