Lavori pericolosi

In linea di principio, ai giovani sotto i 18 anni è vietato esercitare lavori pericolosi. Sono considerati pericolosi tutti i lavori che per loro natura o a causa delle condizioni in cui vengono svolti, potrebbero compromettere la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani, nonché lo sviluppo fisico e psichico. Qualora i lavori fossero indispensabili per l’apprendimento della professione possono essere concesse delle deroghe. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 4 dell’Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), le deroghe devono essere definite dall’ordinanza della formazione in questione e nell’allegato 2 del piano di formazione devono essere stabilite le misure di accompagnamento.

Nel 2014 l’età minima per svolgere lavori pericolosi nella formazione professionale di base è stata abbassata dai 16 ai 15 anni. Questo è avvenuto a condizione che tutte le organizzazioni del mondo del lavoro definissero, per la loro professione, delle misure di accompagnamento per l’esercizio dei lavori pericolosi da parte dei giovani durante la formazione professionale di base, applicate dalle aziende formatrici. Le autorizzazioni a formare vanno inoltre riesaminate e completate in base ai nuovi parametri. In questo modo l’azienda formatrice potrà continuare a conferire lavori pericolosi ai giovani sotto i 18 anni, quindi formarli nella professione in questione.

Per i singoli regolamenti valgono disposizioni transitorie.