Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5)
L’Ordinanza del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5) prevede disposizioni particolari riguardo ai giovani in formazione. Queste disposizioni sono valide solo per i giovani che non hanno ancora compiuto i 18 anni.
In linea di principio, ai giovani sotto i 18 anni è vietato esercitare lavori pericolosi. Possono essere concesse delle deroghe per i ragazzi a partire dai 15 anni di età, qualora i lavori fossero indispensabili per l’apprendimento della professione. Nelle professioni che prevedono delle deroghe, ai sensi dell’art. 4 cpv. 4 OLL 5, le persone in formazione hanno il permesso di svolgere lavori pericolosi se le deroghe sono definite dall’ordinanza e le misure di accompagnamento sono menzionate nell’allegato 2 del piano di formazione.
L’età minima per svolgere lavori pericolosi nella formazione professionale di base è stata abbassata dai 16 ai 15 anni.
Il lavoro notturno o domenicale può essere autorizzato ai giovani minori di 18 anni solo qualora questo sia necessario per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base. Le singole autorizzazioni dovrebbero tuttavia restare delle eccezioni: una seconda ordinanza del DEFR relativa all’OLL 5 elenca per quali professioni e in che misura è autorizzato il lavoro notturno o domenicale.