Tempo di lavoro

Ai sensi dell’art. 13 dell’Ordinanza 1 della Legge sul lavoro (OLL 1) è considerato tempo di lavoro il tempo durante il quale la persona in formazione deve essere a disposizione del datore di lavoro. Il tragitto dal domicilio al posto di lavoro e viceversa non conta come tempo di lavoro.

Se il lavoro deve essere svolto in un luogo che non corrisponde al luogo di lavoro abituale e se il tempo impiegato per lo spostamento è più lungo del solito, allora la differenza di tempo è conteggiata come tempo di lavoro.

La durata del tempo di lavoro di regola può essere convenuta tra le parti contraenti del contratto di tirocinio. Tuttavia esistono restrizioni dovute alle disposizioni legali (Legge sul lavoro) e ai contratti collettivi di lavoro (CCL). I tempi di lavoro delle persone in formazione non possono superare i tempi di lavoro stabiliti nei CCL.

Per le persone in formazione nelle professioni dell’agricoltura, la Legge sul lavoro (LL) si applica soltanto all’età minima: in questo caso devono essere applicate le disposizioni del contratto normale di lavoro (CNL).

Conformemente all’art. 9 LL, la durata massima della settimana lavorativa è di 45 ore per le persone in formazione nelle aziende industriali come pure per il personale d’ufficio, il personale tecnico e le altre persone in formazione, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al dettaglio. Per le altre persone in formazione la durata massima è di 50 ore.

La durata quotidiana di lavoro per le persone in formazione fino all’età di 18 anni non deve eccedere le 9 ore, compreso il lavoro supplementare e il recupero di ore. La durata quoti-diana del lavoro delle persone in formazione non deve superare quella degli altri lavoratori. Il lavoro diurno delle persone in formazione fino ai 18 anni, pause incluse, deve essere compreso in un periodo di 12 ore. Queste 12 ore devono inoltre situarsi entro i limiti del lavoro diurno (di regola dalle ore 6 alle ore 20). Il lavoro serale fino alle 22 è autorizzato solo per le persone in formazione con più di 16 anni.

Fino all’età di 18 anni, le persone in formazione devono beneficiare di un tempo di riposo di almeno 12 ore consecutive. La durata della settimana lavorativa può essere ripartita su un massimo di 5½ giorni.

Le persone in formazione non possono lavorare la notte e la domenica. Le deroghe necessitano di principio un’autorizzazione. Determinate professioni sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione, conformemente a quanto stabilito nell’Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base. Per le singole eccezioni vale il principio che il lavoro può essere autorizzato al di fuori delle ore prescritte soltanto se è assolutamente indispensabile alla formazione. L’azienda formatrice deve presentare una domanda all’autorità can-tonale competente (fino a 10 notti per anno civile) o alla SECO (per lavoro notturno continuo o regolare).

Una giornata intera d’insegnamento scolastico (minimo 6 e massimo 9 lezioni, corsi di sostegno e corsi facoltativi compresi) corrisponde a un giorno di lavoro. Un minimo di 3 e un massimo di 5 lezioni corrispondono pertanto a una mezza giornata di lavoro. Ciò vale anche per la frequenza dei corsi interaziendali. Poiché la distanza tra l’azienda formatrice e le scuole professionali nonché i centri in cui si svolgono i corsi interaziendali varia da caso a caso, non è possibile fissare una regola vincolante che stabilisca se lo stesso giorno debba essere svolto anche del lavoro in azienda. Se la scuola o il luogo in cui si tiene il corso sono vicini all’azienda formatrice, dopo sei ore di corsi la per-sona in formazione tornerà in azienda a lavorare il tempo restante. Nel caso in cui la scuola o il luogo dove si svolge il corso siano lontani dall’azienda formatrice, la persona in formazione non tornerà più in azienda dopo le 6 ore di lezione.

Tutti i datori di lavoro devono tenere un controllo scritto del tempo lavorativo effettuato. Ciò può avvenire sia mediante fogli o quaderni di controllo sia mediante apparecchi per rilevare il tempo di lavoro. L’obbligo di tenere questo controllo può essere stabilito nel contratto di lavoro.

Quello denominato «orario flessibile» rappresenta una forma particolare di orario variabile con un controllo. L’orario flessibile comprende fasce orarie obbligatorie (ore bloccate) come pure una durata settimanale minima. Entro questi limiti, il lavoratore può fissare il suo orario di lavoro. In questo caso, per le persone in formazione, si pone la questione del conteggio delle ore di insegnamento professionale e dei corsi interaziendali. Generalmente queste assenze sono considerate come normali giornate di lavoro e ogni giorno d’assenza rappresenta un quinto dell’orario settimanale obbligatorio. Le pause usuali durante l’insegnamento scolastico (a eccezione della pausa di mezzogiorno) non possono essere dedotte dal tempo di lavoro. L’azienda formatrice deve tenere dei documenti di controllo del tempo di lavoro.

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