Vacanze

Le persone in formazione e i giovani lavoratori fino all’età di 20 anni hanno diritto a un minimo di cinque settimane di vacanze pagate all’anno. I giorni festivi pagati, i giorni di riposo ufficiali, i giorni di riposo di compensazione, i giorni di congedo accordati per motivi importanti come pure i congedi giovanili non sono da considerare vacanza. Una volta compiuti i 20 anni, il diritto minimo alle vacanze si riduce a quattro settimane. Se però il contratto di tirocinio prevede cinque settimane di vacanze o più per tutta la durata della formazione, la persona in formazione ha diritto a tutte le settimane di vacanza stabilite nel contratto anche dopo avere compiuto i 20 anni. Il diritto alle vacanze viene calcolato in base all’anno scolastico e non all’anno civile.

Periodo: le vacanze devono essere prese possibilmente durante l’anno corrispondente alla formazione professionaledi base. La persona in formazione deve prendere almeno due settimane di vacanze consecutive. Il formatore decide il periodo in cui devono essere effettuate le vacanze tenendo però conto dei desideri della persona in formazione compatibilmente con gli interessi dell’azienda e alle vacanze della scuola professionale.

Se le vacanze sono prese al di fuori delle vacanze scolastiche, le persone in formazione sono tenute a frequentare le lezioni d’insegnamento professionale e di cultura generale. I giorni di scuola che coincidono con un periodo di vacanza possono essere compensati sotto forma di giorni di vacanza.

Compensazione finanziaria: durante la formazione professionale, le vacanze non possono essere compensate con prestazioni in denaro o altri tipi di risarcimento. Eccezioni: scioglimento anticipato del contratto di tirocinio.

Riduzione del salario: se, durante le vacanze, la persona in formazione esegue per terzi un lavoro retribuito violando gli interessi legittimi dell’azienda formatrice, quest’ultima può rifiutare il pagamento del salario per tutta la durata delle vacanze oppure chiederne la restituzione.

Riduzione delle vacanze: se, per una ragione indipendente dalla sua volontà, la persona in formazione non può lavorare (ad es. a causa di malattia, infortunio o servizio militare), le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo se l’assenzadal lavoro è di due mesi completi, di due dodicesimi se è di tre mesi e così via. In caso di gravidanza e di parto, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo soltanto se l’assenzadal lavoro è di tre mesi completi. Se l’impossibilità a lavorare è dovuta unicamente alla responsabilità dell’interessato, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo se l’assenza è di un mese completo, di due dodicesimi se è di due mesi completi e così via. I giorni di vacanza di cui la persona in formazione non ha potuto beneficiare a causa di malattia o d’infortunio devono essere ulteriormente accordati, previa presentazione di certificati (ad es. certificato medico).