Congedo (non pagato)

Non esiste un diritto legale a un congedo non pagato (ad es. per una formazione continua). Se le parti contraenti pattuiscono un congedo non pagato, il rapporto contrattuale continua a sussistere, ma l’obbligo di lavorare del lavoratore e l’obbligo di pagare il salario del datore di lavoro rimangono sospesi per la durata del congedo. Alla fine del congedo, il rapporto contrattuale di lavoro riprende integralmente.

È indispensabile esaminare la copertura assicurativa del lavoratore durante il congedo non pagato (sospensione dei contributi per AVS / AI / AD / IPG, cassa pensione, soppressione della copertura contro gli infortuni, ecc.).

Di principio nulla si oppone al fatto che le parti del contratto di tirocinio concordino un congedo non pagato (ad es. per un soggiorno linguistico, una manifestazione sportiva o una tournée musicale, ecc.). Il formatore e la persona in formazione devono assicurarsi che questa interruzione non comprometta il buon esito della formazione. Se necessario, occorre chiedere una dispensa dall’insegnamento professionale. In caso di congedo di una certa durata, il contratto di tirocinio potrà essere prolungato mediante l’approvazione delle parti contraenti e dell’autorità cantonale competente. Tuttavia il prolungamento della formazione per un congedo non pagato si giustifica solo in casi eccezionali.

Con l’espressione «congedo giovanile», s’intende la concessione di un congedo a persone in formazione e ai giovani lavoratori per permettere loro di dedicarsi a un lavoro in favore della gioventù (ad es. monitore di colonia). Fino ad oggi certi datori di lavoro hanno spontaneamente accordato un congedo destinato a tali attività. Dal 1991, esiste una disposizione concernente le attività extrascolastiche (art. 329e CO). I lavoratori che seguono un’attività giovanile, fino all’età di 30 anni hanno diritto a un congedo giovanile di una settimana al massimo per ogni anno lavorativo in azienda. Questa attività non remunerata deve avere un carattere di direzione, di animazione o di consulenza in un’organizzazione culturale o sociale. Per questo tipo di attività la concessione del congedo è anche basata sulla necessità di formazione o di perfezionamento. La pretesa di congedo è aggiuntiva al diritto alle vacanze. Il datore di lavoro può esigere dal lavoratore la prova delle sue attività e delle sue funzioni nel quadro del lavoro in favore della gioventù.

Il periodo e la durata del congedo di gioventù devono essere fissati di comune accordo. Nel caso in cui le parti non riuscissero ad accordarsi, il congedo viene obbligatoriamente concesso, se la domanda è stata presentata entro il termine di due mesi prima dell’inizio del congedo stesso. I congedi non utilizzati prima della fine dell’anno civile sono da considerarsi decaduti. Le parti contraenti devono accordarsi riguardo al salario durante il congedo. Per talune attività nel quadro di Gioventù + Sport (corso monitori), vengono accordate delle indennità sulla base dell’Ordinanza concernente le indennità per la perdita di guadagno (IPG).