Assenze dall'azienda formatrice

La persona in formazione può assentarsi dall’azienda formatrice non solo in caso di vacanze, congedo giovanile, malattia o infortunio e adempimento di obblighi legali, ma anche per altri motivi (si veda l’elenco). In alcuni casi eccezionali, la persona in formazione ha diritto alle ore o alle giornate di congedo usuali. La durata del congedo dipende dall’evento e viene stabilita in base al contratto, al contratto collettivo di lavoro (CCL), al contratto normale di lavoro (CNL), alle disposizioni aziendali e alla consuetudine locale, aziendale o settoriale. Le indicazioni seguenti non hanno quindi carattere obbligatorio, ma fungono da punto di riferimento:

  • matrimonio di un parente prossimo: da mezza giornata a un giorno intero;
  • decesso di un membro della famiglia: da uno a tre giorni (a seconda del grado di parentela);
  • trasloco del lavoratore: un giorno, in via eccezionale due giorni;
  • visite mediche, visite dal dentista o presso altre persone del campo medico: le ore necessarie, se la consultazione non è possibile durante il tempo libero.

Non esiste l’obbligo legale generale di pagare il salario in caso di assenza; di regola però non è possibile fare alcuna deduzione dai salari mensili. Nel caso di salario orario non è usuale pagare le assenze. Altri accordi restano riservati. Se la persona in formazione domanda altri congedi ci si baserà sul contratto, sul contratto collettivo di lavoro, sul contratto normale di lavoro, sulla consuetudine locale, aziendale e settoriale, e in via eccezionale anche sul diritto alla protezione della personalità.

Esempi:

  • I lavoratori hanno il diritto di essere esentati dal lavoro durante le feste religiose secondo la religione professata, anche se queste non sono riconosciute dal Cantone in questione. Essi devono avvertire il datore di lavoro al più tardi tre giorni prima. Il datore di lavoro ha tuttavia il diritto di chiedere il recupero di tale assenza.
  • I lavoratori hanno il diritto di presentarsi ai colloqui di lavoro presso altre aziende durante l’orario di lavoro. Il datore di lavoro ha tuttavia il diritto di chiedere la compensazione di tale assenza.

Le assenze ingiustificate del lavoratore provocano la perdita del diritto al salario in modo proporzionale alla durata dell’assenza, in giorni e in ore. I datori di lavoro possono richiedere dei risarcimenti per danni e interessi. Lo scioglimento immediato del contratto di lavoro o di tirocinio è giustificato in presenza di motivi gravi. Il datore di lavoro deve comunque accertarsi che l’assenza sia veramente ingiustificata.