Rifiuto di lavorare
Il rifiuto di lavorare da parte della persona in formazione costituisce una violazione grave del contratto di tirocinio e puòportare al suo scioglimento. Anche le assenze non giustificatepossono essere considerate come rifiuto di lavorare.
Se una persona in formazione si rifiuta di eseguire il suo lavoro, ritenendo che le attività richieste non sono in relazione con la formazione nella professione appresa o che le stesse sono legalmente proibite, è necessario un colloquio chiarificatore tra le parti contraenti. Se non è possibile risolvere il conflitto, si farà appello all’autorità cantonale competente. Di regola è vietato assegnare alla persona in formazione lavori che non sono in rapporto diretto con la professione o che pregiudicano la formazione.
Ciò vale soprattutto per le attività che potrebbero mettere in pericolo la salute fisica e morale della persona in formazione. Anche i lavori a cottimo sono sottoposti a restrizioni. I lavori di pulizia non sono lavori estranei alla professione nella misura in cui sono eseguiti normalmente anche da lavoratori qualificati.
Non è sempre facile stabilire quali sono i lavori connessi alla formazione e quelli che non lo sono. Spesso, infatti, si rileva se i lavori abbiano ostacolato la formazione, solo con i risultati ottenuti dalla persona in formazione agli esami intermedi o finali.