Ricerca di un posto di lavoro
Conformemente all’articolo 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni (CO), una volta disdetto il contratto di lavoro deve essere concesso al lavoratore il tempo necessario per cercare un altro lavoro. Dato che il contratto di tirocinio per principio non può essere disdetto (eccezione: disdetta con effetto immediato e scioglimento consensuale), la persona in formazione non potrebbe domandare l’applicazione dell’art. 329 cpv. 3 CO. I tribunali hanno tuttavia deciso che questa disposizione può essere ugualmente applicata ai contratti stipulati a tempo determinato e quindi anche ai contratti di tirocinio. Si può pertanto concludere che la persona in formazione possa fare valere il suo diritto due mesi prima della fine della formazione professionale di base, in applicazione dell’art. 335c cpv. 1 CO.
La persona in formazione deve sempre chiedere l’autorizzazione di assentarsi e deve farlo nell’interesse dell’azienda. Se la persona in formazione beneficia dell’orario flessibile, essa cercherà di regola un nuovo posto di lavoro durante il tempo libero.
La legge non prevede alcuna disposizione specifica circa l’obbligo di corrispondere un salario in caso di assenza. Pertanto, trattandosi di un salario mensile, nessuna deduzione può essere fatta e, nel caso dovesse trattarsi di un salario orario, quest’ultimo deve essere generalmente versato senza riduzione.