Disdetta
I contratti di tirocinio sono contratti di lavoro a tempo determinato. Contrariamente alle condizioni valide per gli altri contratti di lavoro a tempo determinato, per questo contratto non è possibile concordare un diritto di disdetta. La disdetta può essere data soltanto durante il periodo di prova. Durante questo periodo, entrambe le parti possono sciogliere il contratto mediante un preavviso di sette giorni. L’autorità cantonale deve essere informata immediatamente per iscritto. Dopo il periodo di prova, il contratto potrà essere sciolto soltanto per cause gravi o con il consenso delle due parti.
Basi legali