Malattia e infortunio
In caso di malattia o infortunio della persona in formazione devono essere osservati i principi seguenti:
se la persona in formazione non può eseguire il suo lavoro, è tenuta a comunicarlo o farlo comunicare immediatamente all’azienda. A partire dal terzo giorno di assenza normalmente deve essere presentato un certificato medico. In determinate circostanze, se richiesto dall’assicurazione contro le perdite di guadagno o per ragioni educative, il certificato può tuttavia essere richiesto sin dal primo giorno;
- la persona in formazione non può essere costretta a compensare le assenze dovute a malattia o infortunio. Per quanto concerne un eventuale prolungamento del contratto di tirocinio, si veda la voce «prolungamento della formazione professionale di base»;
- se la persona in formazione non è in grado di frequentare l’insegnamento scolastico a causa di malattia o di infortunio, deve avvertire la scuola professionale conformemente alle disposizioni scolastiche in vigore.
Se la persona in formazione non può presentarsi all’esame finale a causa di una malattia o di un infortunio, essa deve presentare un certificato medico alle autorità responsabili degli esami. Di regola la persona in formazione ha la possibilità di sostenere l’esame dopo la sua guarigione. Le modalità sono stabilite dalle autorità responsabili degli esami.
Versamento del salario in caso di malattia
Se la persona in formazione non è responsabile della propria malattia (quindi se non vi è grave negligenza), il datore di lavoro è tenuto a versarle il salario completo per un determinato periodo conformemente a quanto stabilito nel Codice delle obbligazioni (CO), compresa un’adeguata indennità per perdita del salario in natura.
I tribunali hanno stabilito differenti scale concernenti la durata dell’obbligo di pagare il salario in caso di malattia:
Scala basilese
1° anno 3 settimane
2° e 3° anno 2 mesi
4° anno 3 mesi
Scala bernese
1° anno 3 settimane
2° anno 1 mese
3° e 4° anno 2 mesi
Scala zurighese
1° anno 3 settimane
2° anno 8 settimane
3° anno 9 settimane
4° anno 10 settimane
Mediante accordo scritto, contratto normale di lavoro o contratto collettivo di lavoro e se il datore di lavoro assicura la persona in formazione per un’indennità giornaliera in caso di malattia, è possibile stabilire una regolamentazione diversa dalla legge. Quest’altra soluzione per la persona in formazione deve essere almeno equivalente alla protezione legale prevista dall’art. 324a CO. Questa equivalenza vale sia per la durata e l’importo delle prestazioni assicurative, sia per la copertura dei premi da parte del datore di lavoro.
La seguente soluzione è molto diffusa: il datore di lavoro paga l’80% del salario per un periodo di attesa di 30 giorni. L’assicurazione si assume in seguito ugualmente l’80% del salario durante 730 giorni su un totale di 900 giorni. Il datoredi lavoro si assume la metà dei premi d’assicurazione, mentrel’altra metà è a carico della persona in formazione o del lavoratore. I tribunali ammettono l’equivalenza, se almeno il 50% dei premi è assunto dal datore di lavoro.
Versamento del salario in caso di infortunio
In caso di incapacità lavorativa a causa di un infortunio il versamento del salario è coperto dall’assicurazione contro gli infortuni. Il diritto all’indennità giornaliera vale a partire dal terzo giorno. Ai sensi del CO, per i primi tre giorni, compreso il giorno dell’infortunio, il datore di lavoro è tenuto a versare almeno i quattro quinti del salario.