Prolungamento della formazione professionale di base

In casi particolari, l’autorità cantonale può prolungare la durata della formazione professionale di base d’intesa con le parti contraenti se, nell’arco della normale durata della formazione, dovesse risultare impossibile raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’ordinanza, nonostante la formazione sia stata impartita con cura e a regola d’arte. Frequente motivo di prolungamento sono le assenze di lunga durata dovute a malattia o infortunio. Per un prolungamento della formazione professionale è necessario consultare la scuola professionale.

In caso di mancato superamento dell’esame finale, le parti contraenti possono convenire un prolungamento della formazione. Devono comunicare questa decisione per iscritto all’ufficio della formazione professionale con una richiesta di approvazione. Senza approvazione, il contratto di tirocinio non è da considerarsi prolungato, ma va trattato come un consueto contratto di lavoro (ad es. per le questioni riguardanti il versamento del salario).