Retribuzione delle persone in formazione

La retribuzione (salario) della persona in formazione deve essere menzionata nel contratto di tirocinio. Nessuna prescrizione legale ne disciplina l’importo; tuttavia, numerose associazioni professionali pubblicano delle raccomandazioni. Gli uffici cantonali della formazione professionale danno informazioni sui salari generalmente praticati nella professione e nella regione in questione. La persona in formazione deve ricevere un conteggio scritto del salario. Generalmente il conteggio è mensile e viene consegnato al momento della paga.

In caso di malattia la persona in formazione ha diritto al pagamento del salario per un periodo limitato, ovvero fino a quando la perdita di salario non viene coperta dalle assicurazioni. I tribunali hanno calcolato la durata del versamento continuo del salario in caso di malattia come segue:

Scala basilese 
1° anno 3 settimane 
2° e 3° anno 2 mesi 
4° anno 3 mesi

Scala bernese 
1° anno 3 settimane 
2° anno 1 mese 
3° e 4° anno 2 mesi

Scala zurighese
1° anno 3 settimane 
2° anno 8 settimane 
3° anno 9 settimane 
4° anno 10 settimane

Le deduzioni 
Le deduzioni dal salario lordo sono rispettivamente i premi d’assicurazione (ad es. AVS, AD, IPG, AI, AINF) e le prestazioni del datore di lavoro (ad es. il vitto). Ai sensi della legge, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro. La frequenza della scuola professionale e dei corsi interaziendali, dei corsi facoltativi e di sostegno nell’ambito previsto dalla formazione, così comel’esame finale non devono in nessun caso dare luogo a deduzioni dal salario. Una volta sottratte tutte le deduzioni si ottiene il salario netto.

Se la persona durante il periodo di frequenza dei corsi inter-aziendali deve provvedere al vitto e la spesa corrisponde a quella che dovrebbe affrontare anche al di fuori dei corsi, la spesa può essere a carico della persona in formazione. L’azienda formatrice è tenuta a pagare solo le spese supplementari.

La gratifica
La gratifica è un’indennità speciale che, al contrario della tredicesima mensilità, viene versata eccezionalmente e facoltativamente, ad esempio per ricompensare prestazioni particolarmente buone o segnalare eccellenti risultati dell’azienda. La gratifica assume però carattere obbligatorio se promessa o se ha la forma di versamenti regolari e senza riserve, anche se non è stata convenuta espressamente. Se il rapporto di tirocinio termina prima della data prevista per il versamento della gratifica, la persona in formazione ne ha diritto in misura proporzionale al tempo prestato, se ciò è stato convenuto

Conflitti 
In caso di divergenza la decisione sta al tribunale, nonostante di regola sarà prima messa in atto una procedura di mediazione. In caso di una decisione penale sono da tenere in considerazione le disposizioni previste nel contratto di tirocinio o nel contratto collettivo di lavoro (CCL). In caso di malattia o infortunio il pagamento del salario non può essere sospeso, nemmeno fino alla risoluzione delle questioni assicurative.

Servizio militare 
In caso di servizio militare durante la formazione professionale di base, la persona in formazione ha diritto all’80% del salario per il periodo di tempo previsto anche in caso di malattia. Il datore di lavoro deve assicurare la differenza se questa somma non è coperta dall’indennità per la perdita di guadagno della Confederazione.

Godimento del salario
La persona in formazione ha l’amministrazione e il godimento del suo salario (art. 323 CC) che quindi le appartiene. Nel caso dovesse vivere in comunione domestica con i suoi genitori, questi ultimi possono esigere che la persona in formazione contribuisca equamente al suo mantenimento

Permanenza presso l’azienda formatrice 
Se una persona in formazione rimane nell’azienda dopo la formazione professionale di base anche senza aver superato l’esame finale, il salario deve nuovamente essere concordato tra datore di lavoro e lavoratore. In questo caso eventualmente sono da tenere in considerazione le condizioni stabilite dal contratto collettivo di lavoro.

Se, in base al mancato superamento dell’esame finale, si decide di prolungare la formazione professionale di base, bisogna adeguare il contratto di tirocinio. Il prolungamento della formazione professionale di base deve essere approvato dall’ufficio cantonale della formazione professionale.

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