Ore supplementari / Lavoro straordinario

Non è permesso assegnare lavoro straordinario ai giovani che non hanno compiuto i 16 anni. Ai giovani che hanno compiuto i 16 anni, invece, può essere assegnato lavoro straordinario entro i limiti dell’orario lavorativo diurno a partire dalle ore 6 (rispettivamente dalle ore 5 alle ore 7) e i limiti dell’orario lavorativo serale, ovvero fino alle ore 22. La durata massima di 9 ore di lavoro giornaliero non deve essere superata per i giovani minori di 18 anni. Inoltre, deve essere rispettato il tempo di riposo minimo di 12 ore.

Le ore supplementari possono essere richieste soltanto in circostanze particolari, quali i lavori straordinari, il supplemento di lavoro per motivi di stagione o eventi imprevisti come la riparazione di danni. Il lavoro straordinario deve essere indennizzato o compensato mediante congedi nelle 14 settimane successive. La durata del tempo da compensare deve corrispondere almeno a quella del lavoro straordinario che è stato fornito. Ai giovani viene concessa preferibilmente una compensazione in tempo piuttosto che un indennizzo in denaro. Per quanto concerne l’indennizzo, se la durata massima del lavoro settimanale previsto dalla Legge sul lavoro è stata superata, il salario stabilito contrattualmente sarà aumentato almeno del 25%.

Se a causa delle ore supplementari è stata superata la durata contrattuale del lavoro, ma non la durata massima legale, l’indennizzo si basa su un eventuale accordo scritto (contratto, CCL, CNL). In mancanza di una convenzione scritta, il salario deve comunque essere aumentato almeno del 25%.

Nei contratti di tirocinio sorge spesso la domanda se il sostegno supplementare prestato in azienda debba essere considerato tempo di lavoro straordinario; di regola, per la formazione aziendale fa stato il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Le attività di formazione al di fuori del tempo di lavoro e che permettono di meglio raggiungere gli obiettivi fissati (ad es. serate di esercitazione) devono essere calcolate come tempo di lavoro. Ciò non si applica quando l’azienda organizza un corso facoltativo che permette di meglio assimilare le conoscenze che non sono oggetto del programma di formazione regolamentare oppure che costituiscono un aiuto per colmare le lacune di formazione. Non possono invece essere imposti, al di fuori del tempo di lavoro, incarichi a carattere punitivo o il cui obiettivo è di colmare lacune formative imputabili al formatore.