Lavoro notturno

Il lavoro compiuto tra le ore 6 e le ore 23 è considerato lavoro diurno e serale, e non richiede autorizzazione particolare. L’inizio dell’orario di lavoro diurno e serale dell’azienda può essere fissato liberamente tra le ore 5 e le ore 24. È opportunoprendere in considerazione le prescrizioni speciali per i giovani:i giovani sono autorizzati a lavorare fino alle ore 22 a partiredai 16 anni. Il lavoro notturno eccezionale o regolare dei giovani a partire dai 16 anni è soggetto a un’autorizzazione particolare. Per determinate professioni, nell’ordinanza del DEFR sono pertanto regolamentate delle deroghe al divieto del lavoro notturno.

Per le deroghe al divieto del lavoro notturno nei casi singoli, vale il principio che il lavoro notturno è autorizzato solo se è indispensabile alla formazione dei giovani o vi è una necessità per difficoltà operativa causata da forza maggiore. Se il lavoro notturno è giudicato necessario, deve essere svolto secondo l’autorizzazione eccezionale rilasciata dal Cantone competente ed essere menzionato nel contratto di tirocinio. Il lavoro notturno regolare e duraturo deve essere autorizzato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Quando il lavoro notturno è autorizzato in una professione o in un’azienda, si deve osservare quanto segue:

  • le persone in formazione che lavorano meno di 25 notti all’anno hanno diritto a un supplemento di salario di almeno il 25 % per il lavoro notturno compiuto;
  • le persone in formazione che compiono il lavoro notturno inmodo duraturo o regolare hanno diritto a un supplementodi tempo equivalente al 10 % della durata di questo lavoro;
  • il lavoro notturno deve svolgersi in un arco di tempo di dieci ore;
  • le persone in formazione hanno diritto a un tempo di riposoquotidiano di almeno 12 ore consecutive;
  • l’Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale prevede che prima e dopo le giornatedi scuola non può essere svolto alcun lavoro notturno.