Legge sulla durata del lavoro (LDL)
La Legge federale dell’8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese dei trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) corrisponde in pratica, quanto a obiettivo e a contenuto, alla Legge sul lavoro (LL). Queste due leggi – le più importanti per quanto concerne la protezione dei lavoratori nel settore pubblico – hanno tuttavia un campo d’applicazione diverso: la maggior parte dei lavoratori delle imprese di trasporti pubblici (innanzitutto le FFS, le ferrovie private concessionarie, le aziende di trasporto con automobili, la navigazione e gli impianti a fune) sono soggetti alla Legge sulla durata del lavoro e non alla Legge sul lavoro.
Le persone in formazione che conseguono la formazione professionale di base presso un’azienda conformemente all’art.1 LDL e che sono considerate lavoratori ai sensi dell’art. 2 LDL non sono soggette alla Legge sul lavoro, ma alla Legge sulla durata del lavoro.
Per ragioni pratiche, nel presente lessico non si trovano altre indicazioni concernenti le disposizioni della Legge sulla durata del lavoro.