Compensazione

Compensazione dei giorni festivi

I giorni festivi non sono giorni supplementari di vacanza ma giorni stabiliti ufficialmente in cui non si lavora e che i datori di lavoro devono accordare. Di conseguenza, non saranno per forza compensati se coincidono con le vacanze o con altri giorni non lavorativi, se questo non rientra nell’accordo contrattuale (ad es. nel CCL).

Tuttavia, nel caso in cui i giorni festivi coincidano con le vacanze, la compensazione viene abitualmente concessa se le vacanze vengono calcolate a giorni e non a settimane, come prevede il Codice delle obbligazioni (CO).

Compensazione del lavoro domenicale, festivo e notturno

Se, conformemente a un’autorizzazione eccezionale del Cantone o a un’autorizzazione globale della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), le persone in formazione devono lavorare in via eccezionale o regolarmente la domenica o i giorni festivi, essi hanno diritto a un periodo di riposo compensativo:

  • quando il lavoro domenicale dura più di cinque ore, lo stesso sarà compensato, durante la settimana precedente o quella successiva, con un riposo di almeno 35 ore consecutive (giorno di riposo compensativo e tempo di riposo giornaliero) che deve coprire il periodo compreso tra le ore 6 e le ore 20;
  • le persone in formazione che, a titolo eccezionale, lavorano fino a sei domeniche per anno civile hanno diritto a un supplemento di salario orario del 50%.

Quando il lavoro notturno è autorizzato in una professione o in un settore, è necessario osservare quanto segue:

  • le persone in formazione che lavorano meno di 25 notti all’anno hanno diritto a un supplemento di salario di almeno 25% per il lavoro notturno effettuato;
  • le persone in formazione che effettuano in modo duraturo o regolare lavoro notturno (tra le 23 e le 6) hanno diritto a una compensazione supplementare del 10% rispetto alla durata del lavoro;
  • la durata del lavoro notturno non può superare l’arco delle dieci ore, pause incluse;
  • le persone in formazione hanno diritto a un tempo di riposo quotidiano di almeno 12 ore consecutive;
  • l’Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori e l’Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturnoe domenicale durante la formazione professionale di base determinano che il lavoro notturno è vietato prima e dopo i giorni di scuola della persona in formazione.

Quando il lavoro è sospeso per un periodo relativamente breve, sia a causa di problemi all’interno dell’azienda, sia in caso di chiusura della stessa per vacanze, tra giorni non lavorativi (ponti) o in circostanze analoghe, il datore di lavoro può, in seguito ad accordo con le persone in formazione, richiedere la compensazione del tempo perso entro un termine ragionevole. Conviene comunque rispettare la durata massima del lavoro quotidiano (9 ore). Le professioni agricole costituiscono un’eccezione regolata dal contratto normale di lavoro (CNL).

La stessa disposizione vale per una persona in formazione a cui sono stati accordati, su richiesta, dei giorni di congedo.