Tempo di riposo
La durata del riposo quotidiano dei giovani deve essere almeno di 12 ore consecutive. Per i giovani minori di 16 anni, essa deve comprendere la fascia oraria tra le ore 20 e l’apertura dell’azienda, mentre per i giovani che hanno compiuto i 16 anni, essa comprende la fascia oraria tra le ore 22 e l’apertura dell’azienda (di regola ore 6; proibizione del lavoro notturno).
Se il lavoro settimanale è ripartito su più di 5 giorni (settimana di 6 giorni), di regola deve essere accordata mezza giornata libera a settimana. La mezza giornata di riposo settimanale deve essere accordata tra le ore 6 e le ore 14 oppure tra le ore 12 e le ore 20 e deve essere collegata al tempo di riposto giornaliero. Un’eccezione a questa regola entra in linea di conto quando la settimana comporta un giorno di libero. Se il giorno di riposo cade in un giorno festivo, la mezza giornata di riposo è considerata come accordata solo se il giorno festivo coincide con il giorno lavorativo in cui viene concessa abitualmente la mezza giornata di riposo.
Esempio 1: la mezza giornata di riposo abituale è il lunedì mattina. Se il lunedì di Pasqua non si lavora, la mezza giornata libera è considerata come accordata.
Esempio 2: la mezza giornata di riposo abituale è il lunedì mattina. Nella settimana dell’Ascensione (giovedì), la mezza giornata di riposo di lunedì deve essere accordata comunque.