Ispettorato del lavoro
I Cantoni e, in casi particolari, la Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sono responsabili dell’esecuzione delle disposizioni della Legge sul lavoro (LL). La SECO dispone, a questo scopo, dell’Ispettorato federale del lavoro con sede a Berna. È possibile inoltrare ricorso contro le decisioni amministrative del detto ispettorato presso il Tribunale amministrativo federale.
L’Ispettorato federale del lavoro
- controlla, tramite i Cantoni, l’esecuzione delle -prescrizioni sulla protezione del lavoratore nei settori della salute (Legge sul lavoro LL) e della sicurezza sul posto di lavoro (Legge sull’assicurazione contro gli infortuni LAINF);
- provvede affinché l’esecuzione sia coordinata e uniforme a livello nazionale;
- istruisce gli ispettori del lavoro cantonali e li sostiene nel risolvere problemi complessi;
- controlla le procedure di rilascio delle autorizzazioni di costruzione e allestimento di locali di lavoro e promuove la prevenzione della salute;
- offre consulenza a datori di lavoro, lavoratori, esperti e vari interessati riguardo a domande sulla protezione della salute sul posto di lavoro;
- pubblica direttive, promemoria, ecc.
Gli ispettorati cantonali del lavoro sono responsabili dell’esecuzione delle prescrizioni conformemente alla Legge sul lavoro (LL) e alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), fatta eccezione per l’amministrazione e le aziende federali, per le aziende statali e per le aziende che fanno capo alla SUVA ai sensi della LAINF.
La sfera di competenza degli ispettorati cantonali del lavoro include:
- l’approvazione di piani e l’autorizzazione di attività aziendali;
- l’emanazione di direttive e disposizioni;
- la visita delle aziende al fine di vigilare sui seguenti punti:
- protezione della salute;
- prevenzione degli infortuni;
- tempo di lavoro e di riposo;
- applicazione delle disposizioni particolari della protezione dei giovani lavoratori, delle donne in gravidanza e delle madri che allattano.