Assicurazione contro gli infortuni
Come gli altri lavoratori occupati sul territorio elvetico, le persone in formazione, le persone che seguono uno stage e i volontari devono essere assicurati contro le conseguenze economiche degli infortuni professionali e non professionali e delle malattie professionali, conformemente alla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Anche i giovani in stage d’orientamento e d’osservazione beneficiano della copertura assicurativa.
Le persone in formazione impiegate dalle aziende che sottostanno alla SUVA sono assicurate presso la citata cassa. Le altre aziende devono assicurare i loro collaboratori presso un’assicurazione privata riconosciuta dalla Confederazione, presso una cassa malati o un’assicurazione infortuni ufficiale. In assenza di copertura dovuta all’inadempienza del datore di lavoro, una «cassa suppletiva» interviene al fine di assicurare le prestazioni legali. La medesima si rifarà nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l’ammontare dei premi dovuti o con un supplemento.
Il premio per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni professionali e delle malattie professionali è a carico del datore di lavoro. Il premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali incombe al lavoratore e pertanto il datore di lavoro non se ne assume l’onere. L’assicurazione infortuni obbligatoria comprende prestazioni di cura (ad es. i costi dovuti alle cure mediche e farmaceutiche), il rimborso dei costi (ad es. trasporto e salvataggio) come pure le prestazioni finanziarie (ad es. indennità giornaliera o rendita dell’invalidità). Il diritto alle indennità giornaliere comincia il terzo giorno dopo l’infortunio. Durante i primi tre giorni – giorno dell’infortunio compreso – il Codice delle obbligazioni (CO) esige dal datore di lavoro il pagamento di almeno quattro quinti del salario.