Lavoro in nero

Se durante il tempo libero o le vacanze la persona in formazione svolge un lavoro remunerato per conto di terzi, è possibile che stia «lavorando in nero». Si parla di lavoro in nero anche nei seguenti casi:

  • i salariati non sono iscritti alle assicurazioni sociali; 
  • i salariati non dichiarano alle autorità fiscali il salario percepito per il lavoro svolto; 
  • i salariati stranieri impiegati non dispongono di un permessodi lavoro in Svizzera.

Si tratta di lavoro in nero anche quando la persona in formazione lede il suo dovere di fedeltà nei confronti dell’azienda formatrice. La fedeltà è lesa se viene fatta concorrenza all’azienda formatrice o se la persona in formazione, a causa dell’attività secondaria, non è più in grado di adempiere pienamente i compiti dell’azienda formatrice. In questi casi vi è violazione del dovere di fedeltà, anche quando la persona in formazione svolge attività non retribuite o lavori in proprio.

Se la persona in formazione intende svolgere un’attività secondaria, il formatore deve prima dirsi d’accordo onde evitare una lesione del dovere di fedeltà. Per valutare la richiesta della persona in formazione bisogna tenere conto del fatto che non possono essere messe a rischio né il raggiungimento degli obbiettivi della formazione, né la salute della persona in formazione, non possono essere superati i limiti delle ore di lavoro massime e deve essere garantita la copertura assicurativa.