Convenzioni supplementari al contratto di tirocinio
Il contratto di tirocinio, oltre ai punti prescritti dalla legge (professione, durata, salario, periodo di prova, tempo di lavoro, vacanze), può contenere altre disposizioni, come quelle previste nei moduli ufficiali del contratto (costi del viaggio e del vitto, indumenti di lavoro, attrezzi, ecc.).
Spesso vengono stipulate convenzioni supplementari che disciplinano i rapporti contrattuali in modo più dettagliato e vanno oltre il contratto di tirocinio (ad es. regole comportamentali, accordi concernenti i congedi).
Affinché siano valide nell’ambito del rapporto di tirocinio, tali convenzioni supplementari devono essere stipulate in forma scritta come il contratto di tirocinio. A questo scopo può essere utilizzato l’allegato al contratto di tirocinio. Le convenzioni supplementari devono essere presentate all’ufficio della formazione professionale al momento dell’approvazione del contratto.
Le convenzioni supplementari non sono ammesse se contravvengono alle disposizioni legali imperative o se violano i diritti fondamentali. Esse non devono contenere alcuna disposizione sul recupero del tempo di formazione perso, il proseguimento dell’attività professionale nell’azienda dopo la formazione professionale di base o il divieto di affiliarsi a un sindacato. Tali convezioni sono nulle e devono essere considerate come non scritte.
L’approvazione del contratto da parte dell’ufficio della formazione professionale non rende validi accordi illeciti. Di regola, l’ufficio interviene quando constata errori evidenti.