Parti contraenti del contratto di tirocinio

Le parti contraenti del contratto di tirocinio sono la persona in formazione e il datore di lavoro, e come tali devono adempiere ai loro obblighi contrattuali. I rappresentanti legali – generalmente i genitori – non sono considerati parti contraenti, ma agiscono in qualità di rappresentanti legali della persona minorenne in occasione della stipulazione del contratto di tirocinio o devono almeno dare il loro consenso a tal proposito. Neppure l’ufficio della formazione professionale, che deve approvare il contratto, è considerato parte contraente.