Lavoro ridotto
Se i dipendenti di un’azienda formatrice sono costretti al lavoro ridotto, il datore di lavoro prenderà tutte le misure necessarie per evitare che ne siano toccate anche le persone in formazione e per continuare a garantire la formazione. Possono essere adottate le seguenti misure: spostamento nei settori in cui si lavora a tempo pieno, provvedimenti particolari per il periodo di lavoro ridotto, collocamento in un’altra azienda, ecc. Il lavoro ridotto delle persone in formazione è concepibile solo a titolo eccezionale. I genitori (rappresentanti legali) e l’ufficio della formazione professionale devono essere informati quanto prima.
Durante il periodo di lavoro ridotto, l’azienda formatrice è tenuta a pagare il salario intero previsto dal contratto. La persona in formazione non ha diritto alle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione per lavoro ridotto. Il diritto alle vacanze rimane intatto. La scuola professionale deve essere frequentata normalmente.