Disoccupazione

Se la persona in formazione perde il posto di tirocinio, ha diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Se interrompe la formazione professionale di base, potrà beneficiare delle indennità giornaliere soltanto dopo un termine di attesa preciso. Durante questo periodo, pur non beneficiando delle prestazioni, deve comunque adempiere a tutti gli obblighi di una persona alla ricerca di un impiego (controllo, offerta di servizio, attitudine al posto di lavoro, ecc.). Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione per motivi di formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, o unitamente a motivi di malattia, infortunio, maternità, soggiorno in un istituto per l’esecuzione delle pene d’arresto o di educazione al lavoro, oppure in un istituto analogo, beneficiano delle indennità giornaliere soltanto dopo un termine di 120 giorni.

  • Quale guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un’indennità di disoccupazione dopo il compimento del tirocinio valgono importi forfettari. Se non hanno ancora raggiunto l’età di 25 anni e non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di eventuali figli, i contributi forfettari saranno dimezzati.
  • Se le indennità per le persone in formazione superano l’importo forfettario, il guadagno assicurato si orienta secondo l’indennità per persone in formazione.

Qualora l’azienda formatrice dovesse chiudere per motivi economici, il datore di lavoro deve immediatamente contattare l’ufficio della formazione professionale competente e la rappresentanza legale della persona in formazione. A quel punto, le parti contraenti e l’autorità di vigilanza dovranno trovare una soluzione.