Periodo di prova
La durata del periodo di prova è fissata nel contratto di tirocinio e non deve essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi. Si consiglia di fissare il periodo di prova nella sua durata massima affinché, sia la persona in formazione, sia il formatore, possano assicurarsi che la loro scelta sia quella giusta. Se necessario, con l’accordo delle parti e dell’autorità cantonale, il periodo di prova può essere eccezionalmente prolungato fino a un massimo di sei mesi.
Il periodo di prova comincia con l’inizio della formazione professionale di base. Questa disposizione si applica anche quando la formazione di base comincia con un periodo scolastico prolungato. Durante il periodo di prova, il contratto di tirocinio può essere sciolto dalle parti con un preavviso di sette giorni. L’autorità cantonale deve essere immediatamente avvertita per iscritto.