Ufficio della formazione professionale
I Cantoni sono gli organi d’esecuzione e di vigilanza della formazione professionale. Nella maggior parte dei casi, l’autorità competente è un ufficio (o divisione) della formazione professionale, in alcuni casi invece è l’ufficio dell’insegnamento secondario II e della formazione professionale o la direzione generale dell’insegnamento postobbligatorio. L’ufficio della formazione professionale è un centro cantonale competente per tutte le questioni relative alla formazione professionale. In alcuni Cantoni, l’orientamento professionale, universitario e di carriera è di competenza dell’ufficio della formazione professionale.
Gli uffici della formazione professionale gestiscono il finanziamento e il coordinamento dei contenuti della formazione professionale conformemente alla Legge sulla formazione professionale (LFPr) e alla legislazione cantonale. Sono altresì responsabili per il personale impiegato nel loro ambito.
Essi vigilano sulla formazione professionale di base (azienda formatrice, scuola professionale, corsi interaziendali CI), organizzano gli esami e le altre procedure di qualificazione e, in collaborazione con i partner della formazione, controllano lo sviluppo della qualità nei tre luoghi di formazione (azienda formatrice, scuola professionale, corsi interaziendali).
Gli uffici della formazione professionale partecipano allo sviluppo continuo della formazione professionale, lanciando e realizzando progetti o prendendo parte a progetti di organi responsabili o garantendone il finanziamento.
Essi coordinano la propria attività a livello regionale, di regionelinguistica e nazionale sia nel quadro della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sia con la Confederazione e con le organizzazioni del mondo del lavoro. Garantiscono inoltre la mobilità delle persone in formazione mediante accordi intercantonali della CDPE (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr; Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori, ASSS).