Autorizzazione a formare

Per offrire la formazione pratica professionale, le aziende formatrici devono disporre di un’autorizzazione a formare cantonale. L’autorizzazione a formare in una determinata professione è rilasciata dall’autorità cantonale competente dopo un esame in loco (visita in azienda). L’autorità cantonale verifica se l’azienda dispone effettivamente di formatori e specialisti in materia, e controlla se questi dispongono di una formazione specifica e delle competenze pedagogico-professionali necessarie. Le disposizioni specifiche sono stabilite dalle ordinanze sulla formazione professionale delle singole professioni.

L’azienda formatrice deve inoltre dimostrare di disporre dell’equipaggiamento standard e di essere in grado di impartire i contenuti della formazione previsti per la professione. Il contratto di tirocinio può essere approvato dall’ufficio cantonale della formazione professionale soltanto dopo l’ottenimento dell’autorizzazione a formare.

Gli operatori della formazione professionale di base a impostazione scolastica devono a loro volta disporre di un’autorizzazione a formare rilasciata dal Cantone.

Corrispondenza degli articoli del lessico