Fondi per la formazione professionale

Ai sensi della Legge sulla formazione professionale (LFPr), i fondi per la formazione professionale sono organizzati per settore, ognuno dei quali impiega i contributi riscossi a favore della promozione della formazione professionale. I promotori dei fondi per la formazione professionale sono le singole organizzazioni del mondo del lavoro (art. 60 cpv. 1 LFPr).

Con la dichiarazione dell’obbligatorietà generale dei fondi per la formazione professionale, sono tenute a partecipare al fondo di solidarietà anche le aziende che in precedenza non partecipavano ai costi della formazione professionale e che non formano persone in azienda. In questo modo possono essere obbligate a versare contributi di solidarietà adeguati anche le aziende che non sono membri di un’associazione professionale. Il conferimento del carattere obbligatorio generale è regolamentato dall’art. 60 LFPr ed è possibile a condizione che almeno il 30% delle aziende con almeno il 30% dei dipendenti e delle persone in formazione del settore in questione partecipino già al finanziamento del fondo per la formazione. Un’azienda che offre formazioni professionali in vari settori, può essere tenuta a versare contributi per tutti i fondi per la formazione professionale corrispondenti.

Dal 1° gennaio 2010, in Ticino è attivo un fondo cantonale che copre i vari settori della formazione professionale e ha lo scopo di finanziare le spese della formazione non coperte dalla Confederazione e dal Cantone. I fondi cantonali esistono in vari Cantoni e sono disciplinati dal diritto cantonale. Laddove esistono fondi cantonali interdisciplinari, le organizzazioni del mondo del lavoro interessate possono convenire con il Cantone una certa partecipazione ai contributi riscossi a livello cantonale oppure adeguare le proprie prestazioni.

Se un’azienda promuove la formazione professionale a livello finanziario pagando ad esempio i contributi al fondo cantonale o dimostra di partecipare sufficientemente alla formazione professionale o alla formazione continua, non potrà essere obbligata a versare ulteriori contributi a un fondo dichiarato di obbligatorietà generale.