Molestie sessuali sul lavoro

Per molestie sessuali s’intende ogni comportamento inopportuno di carattere sessuale o fondato sull’appartenenza sessuale, che offende la dignità della persona sul suo luogo di lavoro, in particolare il fatto di proferire minacce, di promettere vantaggi, di imporre costrizioni o esercitare pressioni di ogni natura su una persona in vista di ottenere dalla stessa favori di natura sessuale. Le osservazioni concernenti l’aspetto fisico, il contatto fisico indesiderato, i messaggi e le immagini a connotazione sessuale ne sono delle manifestazioni come pure gli inviti associati a minacce.

La molestia sessuale è illecita (art. 4 LPar, art. 328 CO). I datori di lavoro devono adottare provvedimenti volti a proteggere le loro collaboratrici e i loro collaboratori, in particolare le persone in formazione. Essi devono prevenire le molestie sessuali sul lavoro e se necessario devono intervenire. I datoridi lavoro che non si adattano a questo obbligo di prevenzione possono essere condannati a risarcire la vittima.