Assicurazione maternità

L’assicurazione maternità garantisce un congedo retribuito dopo la nascita del figlio alle donne che esercitano un’attività lucrativa o che sono in formazione. Ciò vale anche quando queste si trovano in un rapporto di lavoro regolare, ma non percepiscono più un salario a causa di assenza già prima del parto. La lavoratrice può fare valere i suoi diritti se è soggetta all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge dell’AVS durante i nove mesi che hanno preceduto la nascita e ha esercitato un’attività lavorativa di almeno cinque mesi durante questo periodo. Il fatto che la madre riprenda o no l’attività lucrativa dopo il congedo maternità non conta.

Anche le madri senza impiego che ricevono le indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione al momento della nascita del figlio, beneficiano del congedo maternità pagato. La stessa disposizione si applica alle madri in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio e che ricevono le indennità da parte di un’assicurazione (malattia, infortuni, invalidità). Le indennità di maternità sostituiscono quelle precedenti.

Il diritto alle prestazioni inizia il giorno del parto e si estingue al più tardi dopo 14 settimane. Se la madre riprende la sua attività lavorativa durante questo periodo, a tempo pieno o parziale, il diritto si estingue anticipatamente. Se il neonato deve soggiornare a lungo in ospedale, la madre può domandare che il diritto all’assegno abbia inizio al momento in cui il bambino può venire a casa. L’indennità di maternità non è versata automaticamente. Il datore di lavoro deve compilare il modulo di domanda e trasmetterlo alla cassa di compensazione.