Responsabili della formazione professionale

Con il termine «responsabili della formazione professionale» s’intendono tutti gli specialisti che durante la formazione professionale di base impartiscono alle persone in formazione una parte della formazione pratica o scolastica.

La Legge sulla formazione professionale (LFPr) distingue tra:

  • Formatori attivi nelle aziende formatrici
    Insegnano la pratica professionale alla persona in formazione, sono titolari di un attestato federale di capacità (AFC) o di una qualifica equipollente nella professione che insegnano, dispongono di almeno due anni di esperienza nell’ambito della formazione e di una qualificazione pedagogico-professionale.
  • Formatori in altri ambiti della formazione
    Esercitano l’attività di formatore come professione principale o a titolo accessorio presso i centri per i corsi inter-aziendali o altri luoghi di formazione equivalenti, presso scuole d’arti e mestieri e altre istituzioni riconosciute per la formazione della pratica professionale. Dispongono di un titolo della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui insegnano, nonché di due anni di attività professionale in un’azienda formatrice.
  • Docenti delle scuole professionali
    Esercitano l’attività di docente a tempo pieno o parziale e sono abilitati a insegnare a livello secondario II grazie alle seguenti qualifiche: formazione pedagogico-professionale a livello SUP, formazione specifica con esame a livello terziario ed esperienza aziendale di sei mesi.
  • Periti d’esame
    Sono nominati dalle autorità cantonali, hanno l’incarico di gestire gli esami, preparare e realizzare tutti o parte degli esami a nome del Cantone.

La formazione in materia di pedagogia professionale e i titoli rilasciati ai responsabili della formazione professionale sono disciplinati dai programmi quadro d’insegnamento. Ciò non vale tuttavia per i periti d’esame.

La Commissione federale per i responsabili della formazione professionale (CFRFP) controlla che le disposizioni siano rispettate e consiglia la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) in materia di:

  • coordinamento e riconoscimento dei diplomi;
  • designazione e sorveglianza delle istituzioni abilitate a rilasciare diplomi riconosciuti a livello federale.

Inoltre elabora i criteri d’equipollenza (riconoscimento) delle formazioni e definisce quali sono le qualifiche complementari necessarie.