Contratto normale di lavoro (CNL)

Nonostante la denominazione, i contratti normali di lavoro (CNL) non sono contratti. Essi costituiscono piuttosto un insieme di normative cantonali o federali – quindi di prescrizioni legali – che concernono la stipula, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro (ad es. prescrizioni circa la forma, le condizioni di lavoro di giovani lavoratori o la disdetta).

Con la promulgazione dei CNL, lo Stato vuole garantire condizioni minime di lavoro a tutti i lavoratori non soggetti alla Legge sul lavoro (LL) o che, per diverse ragioni, non hanno la possibilità di organizzarsi a livello di sindacato e quindi non possono stipulare dei contratti collettivi di lavoro (CCL).

Le prescrizioni del CNL si applicano direttamente ai rapporti di lavoro che gli sottostanno, anche se le parti contraenti al momento della stipula del contratto non ne erano a conoscenza. Nel loro contratto le parti contraenti possono scostarsi dalle disposizioni del CNL sempre nel rispetto delle disposizioni legali; a seconda di quanto prevede il singolo CNL in vigore, ciò deve essere fatto per iscritto.

Se il campo di applicazione si estende oltre il territorio di un solo Cantone, il Consiglio federale è competente per stabilire il contratto normale di lavoro; negli altri casi questa competenza è del Cantone. I Cantoni sono tenuti a decretare i CNL per il settore agricolo e per quello delle economie domestiche private.

Le persone in formazione di base nel settore agricolo sono assoggettate al CNL del Cantone in questione.