Contratto collettivo di lavoro (CCL)
Il contratto collettivo di lavoro (CCL) è una convenzione tra i datori di lavoro o le loro associazioni da una parte e le associazioni dei lavoratori (sindacati) dall’altra.
Esistono vari tipi di CCL: in primo luogo figurano quei contratti in cui le parti contraenti determinano le disposizioni sulla stipula (firma), sul contenuto (ad es. salario, vacanze, cogestione, congedo di formazione) e sullo scioglimento dei singoli rapporti di lavoro. I CCL contengono spesso convenzioni concernenti i diritti e i doveri delle parti contraenti, l’esecuzione del contratto e l’obbligo di mantenere la pace.
I contratti collettivi di lavoro non contengono di regola alcuna disposizione concernente le persone in formazione: queste ultime non sono di conseguenza sottoposte al CCL. Ciononostante il datore di lavoro e la persona in formazione possono trovare un accordo affinché le norme del CCL vengano assunte nel contratto di tirocinio. Inoltre alcuni CCL esigono dal datore di lavoro che determinate norme minime vengano applicate anche ai rapporti di formazione, per esempio quelle concernenti le vacanze, la retribuzione e la durata del lavoro.
Su richiesta di tutte le parti contraenti, il CCL può essere dichiarato di obbligatorietà generale con la conseguenza che il suo campo di applicazione viene esteso a tutti i datori di lavoro e lavoratori (incluse le persone in formazione) di un ramo economico o di una professione.