Certificato di lavoro relativo alla formazione
Alla fine del rapporto di lavoro, come ogni dipendente anche la persona in formazione ha diritto a un certificato redatto dal datore di lavoro. Questo documento deve indicare i dati principali concernenti la professione appresa e la durata della formazione professionale di base. Il documento che contiene solo questi dati fondamentali è chiamato attestato di lavoro relativo alla formazione. Alla fine della formazione professionale di base, l’azienda formatrice è tenuta a consegnare alla persona in formazione un attestato di lavoro relativo alla formazione.
Su richiesta della persona in formazione o del suo rappresentante legale, il certificato può includere anche le capacità, le prestazioni e il comportamento della persona in formazione. Questa forma più esaustiva è chiamata certificato di lavoro relativo alla formazione.
Ai sensi dell’art. 330a del Codice delle obbligazioni (CO), i lavoratori possono richiedere un certificato che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro in ogni momento. Questa forma abbreviata del certificato di lavoro è comunemente denominata attestato di lavoro. Anche l’attestato di lavoro relativo alla formazione costituisce di regola un attestato di lavoro.
L’attestato federale di capacità o il certificato di formazione pratica, rilasciati dal Cantone in caso di superamento dell’esame finale, non sostituiscono il certificato di lavoro relativo alla formazione.