Finanziamento della formazione professionale

La Confederazione contribuisce al 25% ai costi sostenuti dall’ente pubblico per la formazione professionale. La maggior parte dei contributi forfettari è destinato ai compiti elencati all’art. 53 cpv.2 LFPr. I contributi sono calcolati in base al numero dei contratti di tirocinio per Cantone. I Cantoni trasmettono i contributi a terzi, incaricati di occuparsi dei compiti citati.  

Il resto della percentuale della confederazione va a: 

  • Cantoni e terzi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità (art. 54 LFPr);  
  • Cantoni e terzi per le prestazioni particolari di interesse pubblico (art. 54 LFPr); 
  • Terzi per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali, nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori offerti da organizzazioni del mondo del lavoro (art. 65 LFPr).  

Finanziamento della formazione professionale 

Finanziamento istruzione professionale di base: fornitori di benefici
I vari responsabili finanziari della formazione professionale.

Finanziamento della formazione continua

Finanziamento ulteriore formazione: fornitori di benefici
I vari responsabili finanziari della formazione continua.

 

Distribuzione dei finanziamenti

Quota cantonale 1
Quota cantonale 2
Contributi per gli esami federali
Contributi alle scuole specializzate superiori
Contributi per l’innovazione e le prestazioni particolari