Finanziamento della formazione professionale
La Confederazione contribuisce al 25% ai costi sostenuti dall’ente pubblico per la formazione professionale. La maggior parte dei contributi forfettari è destinato ai compiti elencati all’art. 53 cpv.2 LFPr. I contributi sono calcolati in base al numero dei contratti di tirocinio per Cantone. I Cantoni trasmettono i contributi a terzi, incaricati di occuparsi dei compiti citati.
Il resto della percentuale della confederazione va a:
- Cantoni e terzi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità (art. 54 LFPr);
- Cantoni e terzi per le prestazioni particolari di interesse pubblico (art. 54 LFPr);
- Terzi per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali, nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori offerti da organizzazioni del mondo del lavoro (art. 65 LFPr).
Finanziamento della formazione professionale
Finanziamento della formazione continua
Distribuzione dei finanziamenti
La quota cantonale 1 comprende la partecipazione dei Cantoni (e dei Comuni) ai costi stabiliti negli accordi intercantonali.
Per la formazione professionale di base è in vigore l’Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr). L’accordo vale per il settore della formazione professionale di base ai sensi degli articoli 12 a 25 LFPr e riguarda la preparazione alla formazione professionale di base, l’insegnamento alle scuole professionali e le formazioni professionali a tempo pieno dei cicli di formazione sottoposti alla Legge federale sulla formazione professionale.
La quota cantonale 2 comprende la partecipazione dei Cantoni (e dei Comuni) ai costi che non sono stabiliti in accordi intercantonali. Tale quota può variare molto in base alla legislazione cantonale: alcuni Cantoni hanno introdotto fondi cantonali per la formazione professionale che coprono determinati costi a favore di più categorie professionali.
Dal 1° gennaio 2010 in Ticino è in funzione un fondo cantonale che copre i vari settori della formazione professionale e ha lo scopo di finanziare le spese della formazione professionale che non sono interamente coperte dalla Confederazione e dal Cantone.
Chi segue un corso che prepara a un esame federale potrà ottenere una sovvenzione federale che va a coprire il 50% dei costi (finanziamento orientato alla persona).
L’altra metà dei costi sono sostenuti privatamente (datore di lavoro, borsa di studio). Lo svolgimento degli esami federali è sovvenzionato dal 60% a un massimo di 80% dalla Confederazione (contributi ai responsabili degli esami).
L’ Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) è in vigore dal 2014. Esso prevede dei contributi intercantonali per i cicli delle scuole specializzate superiori che coprono il 50% delle spese totali. Nel settore della salute e del sociale, nonché dell’agricoltura, dell’economia forestale e della formazione degli adulti i contributi possono coprire un massimo di 90%. A differenza del sistema precedente nell’ASSS è prevista la libera circolazione. In questo modo tutti pagano la stessa tassa di formazione, indipendentemente dal Cantone di provenienza.
La Confederazione stanzia fino a un massimo del 10% dei fondi per la formazione professionale, per la promozione dei progetti di sviluppo e il sostegno di prestazioni particolari di interesse pubblico. La valutazione e la coordinazione dei progetti e delle richieste avviene in accordo con la Commissione federale della formazione professionale (CFFP).