Confederazione, Cantoni e oml

La collaborazione tra i partner della formazione professionale è uno dei principi chiave della formazione professionale e ancorato esplicitamente all’art. 1 della Legge sulla formazione professionale (LFPr) .  

La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Nessuno dei partner ha il diritto di creare da solo una disposizione. I tre partner uniscono il loro impegno per una formazione professionale di alta qualità e mirano a una sufficiente offerta di posti di formazione. 

Cooperazione: stato-oml
La formazione professionale, un partenariato tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro.

Confederazione

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) comprende due Segreterie di stato, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).  

La SEFRI è il centro di competenza federale per le questioni riguardanti la politica della formazione, della ricerca e dell’innovazione a livello nazionale e internazionale. Comprende i seguenti ambiti: 

  • formazione professionale e generale 
  • scuole universitarie: scuole universitarie professionali e università 
  • ricerca e innovazione 

Nella formazione professionale la SEFRI è responsabile della qualità e dello sviluppo dell’intero sistema, nonché della comparabilità delle offerte su quadro nazionale. Tra i suoi ambiti di competenza ci sono, inoltre, l’emanazione delle ordinanze sulle formazioni professionali e il riconoscimento dei cicli di studio della formazione professionale superiore. 

Cantoni

L’ufficio della formazione professionale è l'organo esecutivo principale dei compiti del Cantone. Segue le parti contraenti, promuove la formazione, ne garantisce la qualità, si occupa del coordinamento dei luoghi di formazione (azienda, corsi interaziendali e scuola professionale) e svolge la vigilanza. Inoltre si occupa di un’offerta adeguata di scuole professionali.  

Nelle questioni operative inerenti a una professione l’ufficio cantonale può ottenere il sostegno da esperti ed esperte delle organizzazioni del mondo del lavoro.   

Gli uffici della formazione professionale coordinano la propria attività nel quadro della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE, con la Confederazione e le organizzazioni del mondo del lavoro su scala regionale, per regione linguistica e su scala nazionale. In particolare, grazie agli accordi intercantonali della CDPE ( Accordo sulle scuole professionali di base, Accordo sulle scuole specializzate superiori) si garantisce la mobilità delle persone in formazione.  

Competenze cantonali

Scuole professionali
Corsi interaziendali
Procedura di qualificazione
Formazione delle formatrici e dei formatori
Vigilanza
Mediazione e consulenza
Sviluppo della formazione professionale

Organizzazioni del mondo del lavoro

L’espressione collettiva «organizzazioni del mondo del lavoro» designa i partner sociali, le associazioni professionali e le altre organizzazioni competenti come pure gli operatori della formazione professionale. I loro membri sono le aziende (persone giuridiche) e i privati (persone fisiche).  

Le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) hanno vari compiti di applicazione. Praticamente tutte le misure importanti vengono attuate in collaborazione con le oml. Esse hanno quindi un impatto diretto sull’organizzazione strategica, progettuale e di contenuto della formazione professionale.

Competenze delle oml

Ordinanza della formazione professionale di base
Piano di formazione
Corsi interaziendali
Scuole professionali
Procedure di qualificazione
Esami di professione ed esami professionali superiori
Formazione professionale continua