Confederazione, Cantoni e oml
La collaborazione tra i partner della formazione professionale è uno dei principi chiave della formazione professionale e ancorato esplicitamente all’art. 1 della Legge sulla formazione professionale (LFPr).
La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Nessuno dei partner ha il diritto di creare da solo una disposizione. I tre partner uniscono il loro impegno per una formazione professionale di alta qualità e mirano a una sufficiente offerta di posti di formazione.
Confederazione
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) comprende due Segreterie di stato, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
La SEFRI è il centro di competenza federale per le questioni riguardanti la politica della formazione, della ricerca e dell’innovazione a livello nazionale e internazionale. Comprende i seguenti ambiti:
- formazione professionale e generale
- scuole universitarie: scuole universitarie professionali e università
- ricerca e innovazione
Nella formazione professionale la SEFRI è responsabile della qualità e dello sviluppo dell’intero sistema, nonché della comparabilità delle offerte su quadro nazionale. Tra i suoi ambiti di competenza ci sono, inoltre, l’emanazione delle ordinanze sulle formazioni professionali e il riconoscimento dei cicli di studio della formazione professionale superiore.
Cantoni
L’ufficio della formazione professionale è l'organo esecutivo principale dei compiti del Cantone. Segue le parti contraenti, promuove la formazione, ne garantisce la qualità, si occupa del coordinamento dei luoghi di formazione (azienda, corsi interaziendali e scuola professionale) e svolge la vigilanza. Inoltre si occupa di un’offerta adeguata di scuole professionali.
Nelle questioni operative inerenti a una professione l’ufficio cantonale può ottenere il sostegno da esperti ed esperte delle organizzazioni del mondo del lavoro.
Gli uffici della formazione professionale coordinano la propria attività nel quadro della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE, con la Confederazione e le organizzazioni del mondo del lavoro su scala regionale, per regione linguistica e su scala nazionale. In particolare, grazie agli accordi intercantonali della CDPE ( Accordo sulle scuole professionali di base, Accordo sulle scuole specializzate superiori) si garantisce la mobilità delle persone in formazione.
Competenze cantonali
L’organizzazione e la vigilanza dell’insegnamento delle materie professionali è di competenza cantonale. Il finanziamento varia da Cantone a Cantone, a seconda della tradizione e può essere a carico di:
- del Cantone stesso
- dei Comuni o delle associazioni comunali
- di privati
Le scuole professionale hanno un mandato di formazione a sé stante. Nelle materie professionali vengono trasmesse le conoscenze teoriche relative alla professione, mentre nelle materie di cultura generale vengono trattati contenuti che promuovono lo sviluppo della personalità e il pensiero autonomo.
I Cantoni, insieme alle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) si assumono la responsabilità dei corsi interaziendali, i cui contenuti sono stabiliti dalle emanazioni di formazione (ordinanze e piani di formazione).
La responsabilità dello svolgimento delle procedure di qualificazione è di competenza cantonale, nonostante i Cantoni seguano diversi tipi di organizzazione. Di regola lo svolgimento è in mano alle commissioni d’esame che possono essere responsabili per una singola professione, per un settore professionale o per tutte le formazioni professionali di base. Il Cantone ha il diritto di delegare lo svolgimento della procedura di qualificazione aziendale a un’associazione o a un centro di competenza.
La formazione dei formatori in azienda consiste in 100 ore di studio e si conclude con un diploma federale. Invece delle 100 ore di studio può anche essere seguito un corso di 40 ore che si conclude con un attestato cantonale riconosciuto a livello federale. I corsi sono organizzati dai Cantoni stessi o proposti in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro. La formazione alla pedagogia professionale delle formatrici e dei formatori è descritta dal programma quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale.
La vigilanza della formazione professionale comprende sia la vigilanza della parte scolastica che quella della parte pratica ed è di competenza cantonale, in genere dell’ufficio cantonale della formazione professionale.
Sono parte della vigilanza anche la consulenza e l’assistenza delle parti contraenti del contratto di tirocinio e il coordinamento di tutti gli operatori implicati nella formazione professionale di base.
La vigilanza della parte aziendale comprende:
- il rispetto delle disposizioni legali presenti nel contratto di tirocinio;
- il rispetto del contratto di tirocinio da parte delle due parti contraenti;
- la qualità della formazione nella pratica professionale (compresi il centro di corsi interaziendali e altri luoghi di formazione paragonabili);
- gli esami e le altre procedure di qualificazione.
La vigilanza della formazione scolastica comprende:
- la qualità della formazione scolastica;
- la consulenza e l’assistenza della direzione e delle commissioni scolastiche a livello pedagogico, psicologico, legale e in materia di economia aziendale.
Gli uffici cantonali della formazione professionale sono diventati i centri di competenza per le questioni della formazione professionale. Essi fungono da partner per tutti gli attori della formazione professionale, ovvero Confederazione, dipartimenti cantonali dell’educazione, associazioni, economia e per coloro che agiscono alla base (formatori/trici in azienda, persone in formazione, genitori, ecc.).
La mediazione e la consulenza sono i loro compiti più importanti. Gli uffici cantonali della formazione professionale sono a disposizione delle parti contraenti e di terzi, e sono legati al segreto d’ufficio. In caso di controversie l’ufficio cantonale, in quanto istanza neutrale, può prendere la parte del mediatore; in caso di scioglimento del contratto di tirocinio esso aiuta a trovare nuove soluzioni possibili. Un altro ruolo importante degli uffici cantonali è quello di incoraggiare e sostenere le aziende offrono o che vogliono iniziare a offrire una formazione professionale.
Oltre ai compiti tradizionali, tra cui figura l’impegno per uno svolgimento della formazione professionale senza inceppi, i e le responsabili degli uffici cantonali della formazione professionale si assumono il compito di sviluppare la formazione professionale.
Organizzazioni del mondo del lavoro
L’espressione collettiva «organizzazioni del mondo del lavoro» designa i partner sociali, le associazioni professionali e le altre organizzazioni competenti come pure gli operatori della formazione professionale. I loro membri sono le aziende (persone giuridiche) e i privati (persone fisiche).
Le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) hanno vari compiti di applicazione. Praticamente tutte le misure importanti vengono attuate in collaborazione con le oml. Esse hanno quindi un impatto diretto sull’organizzazione strategica, progettuale e di contenuto della formazione professionale.
Competenze delle oml
Facendo parte delle commissioni per lo sviluppo professionale e la qualità, le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) sono responsabili per i contenuti dell’ordinanza sulla formazione professionale di base. In particolare provvedono a sviluppare e adeguare periodicamente i contenuti e la qualità della formazione professionale di base alle esigenze del mondo del lavoro.
Le commissioni per lo sviluppo professionale e la qualità sono composte da rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro (oml), compresi i/le rappresentanti del corpo docenti delle materie professionali, della Confederazione (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, e dei Cantoni (Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale). Nella “Guida per le Commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità (Commissioni SP&Q)” sono descritti nel dettaglio funzione, compiti, competenze e metodo di lavoro.
Il piano di formazione è parte integrante dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, rappresenta il concetto pedagogico della formazione professionale ed è uno strumento per la promozione della qualità della formazione. Il piano di formazione è emanato dalle organizzazioni del mondo del lavoro, approvato dalla SEFRI ed è obbligatorio.
Nella formazione professionale le associazioni professionali in collaborazione con i Cantoni, sono responsabili dei corsi interaziendali, tramite i quali sono trasmesse le capacità pratiche fondamentali. Inoltre, elaborano i regolamenti necessari.
Ai sensi della legge federale, i Cantoni devono garantire l’insegnamento nelle scuole professionali del loro territorio e a tale scopo possono affidare l’incarico a Comuni, associazioni professionali o aziende. Negli ultimi anni, molte scuole professionali aziendali o comunali sono state integrate nelle strutture pubbliche. L’esempio più importante di organizzazione privata è costituito dalle scuole professionali commerciali in parte gestite dalla Società svizzera degli impiegati del commercio.
La Confederazione e i Cantoni possono incaricare le associazioni professionali della realizzazione degli esami finali, come è il caso della Società svizzera degli impiegati del commercio. Organizzare l’esame finale richiede la presenza di numerosi esperti in campo economico, che possiedano al contempo una solida competenza specifica sempre al passo con le evoluzioni in materia, che siano in grado di giudicare le prestazioni e che abbiano il tempo necessario richiesto da questo tipo di esami.
Per l’organizzazione degli esami finali della formazione professionale di base l’autorità cantonale si avvale di periti. Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro hanno un diritto di proposta (cfr. art. 35 cpv. 1 OFPr).
Le associazioni professionali gestiscono e realizzano secondo i propri regolamenti gli esami riconosciuti dalla Confederazione. Attestato federale, esame professionale superiore con diploma federale, scuole specializzate superiori con diploma finale. La Confederazione è responsabile del monitoraggio degli audit e dell'approvazione dei regolamenti.
La formazione professionale continua permette alle persone qualificate di adattare il proprio bagaglio professionale all’evoluzione tecnica, economica e sociale, e di ampliare la propria cultura generale.