Corso per formatori/trici in azienda (40 ore)
L’art. 45 LFPr stabilisce che i Cantoni devono provvedere alla formazione dei formatori. Ai sensi dell’art. 44 OFPr, le 100 ore di studio necessarie per ottenere la qualifica pedagogico-professionale prevista per i formatori e le formatrici in azienda possono essere sostituite da 40 ore di corso. Questo percorso porta a un attestato di frequenza cantonale riconosciuto a livello federale.
Visto che il "Programma quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale" pubblicato dalla SEFRI non definisce le 40 ore di corso, i Cantoni che offrono questo tipo di formazione sono tenuti a stabilirne i contenuti.
Quale base comune sono state riprese la struttura e la terminologia (obiettivi, contenuti e standard) del "Programma quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale". La forma e l’organizzazione dei corsi competono invece ai singoli Cantoni e possono subire variazioni.