Responsabilità

È responsabile colui che deve rispondere del danno che ha causato a terzi. Le basi del danno possono risultare da un obbligo contrattuale o da un comportamento illecito extracontrattuale. Possono essere rese responsabili le persone fisiche, ma ugualmente le persone giuridiche, ad esempio le associazioni, le società anonime o lo Stato stesso. Le condizioni che determinano la responsabilità sono disciplinate da diverse basi legali.

Nel caso della cosiddetta responsabilità colposa (art. 41 e sgg. CO) viene causato un danno a terzi. Il danno può essere causato intenzionalmente o per negligenza. La nozione di negligenza consiste nell’agire senza la diligenza richiesta dalle circostanze; si distingue tra negligenza grave e negligenza lieve. La responsabilità colposa può verificarsi ad esempio se una persona in formazione con la carriola va a scontrarsi con la cassetta della posta di un cliente, danneggiandola e facendola cadere. Nella pratica questo tipo di danni è preso a carico per intero o parzialmente, a seconda delle circostanze, dall’assicurazione di responsabilità civile dell’azienda, se esistente.

Nel caso di responsabilità fondata su un contratto (art. 97 e sgg. CO) si presuppone regolarmente l’inadempimento di un obbligo contrattuale da cui consegue il danno concreto. In caso di responsabilità contrattuale si presume una colpa.

La responsabilità della persona in formazione nei confronti del datore di lavoro è fondata soprattutto sulle disposizioni del diritto del lavoro (art. 321e cpv. 2 CO). La responsabilità fondata sul contratto di lavoro è determinata nella misura della diligenza che si può esigere dal lavoratore o dalla persona in formazione, «secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere». La persona in formazione deve quindi farsi carico del danno solamente se non ha dimostrato la diligenza necessaria.

Le vertenze private in materia di responsabilità sono decise dal tribunale civile e dal tribunale del lavoro.