Parità

La parità effettiva tra uomo e donna figura tra gli obiettivi della Legge sulla formazione professionale (LFPr). La parità dei sessi è un principio ancorato nella Costituzione federale già dal 1981, mentre la Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) è in vigore dal 1° luglio 1996. Questo principio si applica a tutte le attività professionali, quindi anche alla formazione professionale di base.

La Legge sulla parità dei sessi (LPar) vieta qualsiasi discriminazione tra i lavoratori e le lavoratrici a causa del loro sesso. I datori di lavoro devono obbligatoriamente rispettare i punti seguenti:

  • il sesso non deve svolgere alcun ruolo al momento dell’assunzione;
  • le donne e gli uomini ricevono lo stesso salario per un lavoro uguale;
  • le donne e gli uomini devono essere protetti contro le molestie sessuali sul lavoro;
  • le donne e gli uomini devono essere trattati allo stesso modo nell’attribuzione dei compiti e in caso di promozione;
  • le donne e gli uomini non possono essere licenziati quando si lamentano di discriminazioni ai sensi della LPar.

La Legge sulla parità dei sessi disciplina la procedura per adire le vie legali a titolo individuale o per intentare un processo con il sostegno di un’organizzazione. La LPar prescrive le procedure cantonali di mediazione (procedure di conciliazione). Gli uffici cantonali di conciliazione ai sensi della LPar offrono consulenza.