Autorità parentale
Con autorità parentale s’intende il diritto e il dovere dei genitori di dare ai propri figli le cure e l’educazione in considerazione del loro bene e di rappresentarli legalmente (ad es. per quanto concerne la stipula del contratto di tirocinio). La rappresentanza legale e giuridica incontra dei limiti laddove ifigli possiedono una limitata capacità di esercitare i diritti civili.
Sono sottoposti all’autorità parentale tutti i minorenni i cui genitori non sono deceduti, né sono stati privati della loro autorità in seguito a sentenza o a decisione ufficiale. Di regola i genitori esercitano l’autorità in comune. Se i genitori non sono sposati, il figlio si trova sotto l’autorità della madre a meno che non siano state adottate altre disposizioni. Qualora i genitori siano entrambi interdetti o deceduti, i figli sono posti sotto tutela. Dopo il decesso di uno dei genitori, l’autorità parentale compete al genitore superstite, a condizione che, fino al decesso, i genitori abbiano esercitato l’autorità parentale in comune. In caso contrario l’APMA (autorità di protezione dei minori e degli adulti) è tenuta a decidere in merito.