Validazione degli apprendimenti acquisiti
Gli adulti con almeno cinque anni di esperienza professionale, tre anni dei quali maturati in genere nella professione scelta, hanno la possibilità di documentare in un dossier di validazione le competenze operative professionali acquisite, per ottenere un titolo riconosciuto a livello federale.
La validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dagli artt. 30, 31 e 32 dell'Ordinanza sulla formazione professionale.
Compiti e competenze
I compiti della Confederazione nell’ambito della validazione degli apprendimenti acquisiti sono eseguiti principalmente dall’unità Formazione professionale di base della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). I suoi ambiti di competenza sono i seguenti:
- Riconoscimento di procedure di validazione cantonali
L’ufficio cantonale della formazione professionale richiede all'unità Formazione professionale di base della SEFRI il riconoscimento della procedura di validazione cantonale. I criteri per il riconoscimento fanno riferimento alla guida per la formazione professionale di base e vengono esaminati in loco dalla SEFRI. Le procedure cantonali riconosciute possono essere applicate ad altre professioni senza ulteriori domande di riconoscimento, sempreché siano disponibili le condizioni di riuscita e i profili di qualificazione approvati dalla SEFRI. - Approvazione dei profili di qualificazione e delle condizioni di riuscita
Le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) nazionali richiedono all’unità Formazione professionale di base della SEFRI, per il tramite delle commissioni per lo sviluppo professionale e la qualità, l’approvazione del profilo di qualificazione e delle condizioni di riuscita per ogni professione. I criteri per l’approvazione dei profili di qualificazione nazionali si basano sui modelli presenti nei supplementi alla guida per la formazione professionale di base. I profili di qualificazione e le condizioni di riuscita nazionali approvati dalla SEFRI possono essere applicati in tutte le procedure di validazione cantonali riconosciute.
I Cantoni stabiliscono le procedure di validazione, che mettono in atto una volta riconosciute dalla SEFRI. In questo caso è importante la stretta collaborazione tra i Cantoni. Gli organi competenti per il coordinamento intercantonale sono i gruppi di lavoro e le commissioni seguenti:
- Gruppo di lavoro Validation des acquis: scambio di informazioni e di esperienze tra le commissioni delle diverse regioni linguistiche
- Koordinationsgruppe VdA D-CH: coordinamento e scambio tra i Cantoni della Svizzera tedesca
- Commissione per la validazione delle competenze acquisite della CLPO: coordinamento e scambio tra i Cantoni latini
La Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) assume il coordinamento generale.
Le oml definiscono i profili di qualificazione e le condizioni di riuscita per le singole professioni conformemente alla guida per la formazione professionale di base. I profili e le condizioni di riuscita approvate dalla SEFRI sono pubblicate sul sito della SEFRI (SEFRI - Elenco delle professioni). I periti e le perite d’esame delle oml valutano i dossier.
Procedura di validazione in cinque fasi
La procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti prevede cinque fasi.
![Procedura di validazione cinque fasi](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fs3-ch-bern-1.obj.begasoft.ch%2Fsdbb-drupal-backend-bbi-prod%2Fs3fs-public%2Fstyles%2Ffull_width%2Fpublic%2F2024-03%2Fprocedura-di%2520validazione-cinque-fasi_0.png%3Fitok%3Dz-DwA3fI&w=3840&q=75)
Fase 1: informazione e consulenza (portale d’entrata)
Le persone interessate possono informarsi e richiedere consulenza sul portale d’entrata del Cantone di domicilio. La piattaforma fornisce informazioni generali sulla procedura, informazioni specifiche sulle singole professioni e aiuto nella preparazione del dossier.
Gli organi responsabili sono:
- SEFRI: divulgazione di informazioni per gli specialisti e le specialiste dei Cantoni e delle oml
- Cantoni: gestione del portale d’entrata (centro di consulenza) e divulgazione delle informazioni
- CSFO: elaborazione di informazioni inerenti alle singole professioni e divulgazione
- oml: divulgazione delle informazioni
Fase 2: bilancio della situazione
Il bilancio della situazione consente di identificare, analizzare e documentare le proprie competenze personali e professionali. Il relativo dossier può essere preparato autonomamente o con l’aiuto di specialiste o specialisti.
I/Le responsabili sono:
- Cantoni: l’ufficio di consulenza competente fornisce informazioni dettagliate su come preparare un dossier in modo autonomo. Inoltre offre supporto e coaching per quanto concerne il bilancio della situazione.
- Il/La candidato/a: preparazione del dossier.
Fase 3: valutazione
I periti e le perite esaminano il dossier in base al profilo di qualificazione e alle condizioni di riuscita relative al titolo professionale scelto.
Quindi redigono un rapporto di valutazione all’attenzione dell’organo di convalida.
I/Le responsabili sono:
- Perite e periti: approfondimento del dossier, colloquio con il candidato o la candidata, eventuali accertamenti ulteriori e stesura del rapporto di valutazione.
- Cantoni: la direzione degli esami nomina i periti e le perite, trasmette il dossier, definisce la tabella di marcia e stabilisce le fasi di valutazione.
Fase 4: convalida
Un organo di convalida cantonale o regionale stabilisce quali campi di competenze operativi del profilo di qualificazione sono soddisfatti. Se il candidato o la candidata possiede la competenza operativa necessaria in un campo specifico, non deve portare altre attestazioni o superare ulteriori esami (certificazione parziale). Il risultato viene registrato in un certificato degli apprendimenti acquisiti. Allo stesso tempo vengono segnalate le competenze mancanti e in che modo queste possono essere acquisite.
Sostanzialmente i candidati e le candidate dovrebbero acquisire le competenze operative mancanti partecipando corsi di formazione strutturati con esami o maturando ulteriore esperienza professionale entro cinque anni dal completamento della procedura di validazione.
Gli organi competenti sono:
- Organo di convalida: decide quali campi di competenze operative convalidare.
- Cantoni: l’autorità d’esame comunica la decisione sulla convalida e il termine per la presentazione di ulteriori attestazioni.
- Cantoni e oml: formulazione di offerte per la formazione complementare.
Fase 5: certificazione
L’autorità d’esame valuta le attestazioni degli apprendimenti acquisiti. Esistono tre tipi attestazione: certificazione di equipollenza di formazioni precedenti, certificazione di apprendimenti acquisiti tramite procedura di validazione, controllo mediante esame della formazione complementare.
Gli organi competenti sono:
- Cantoni: controllo e convalida degli apprendimenti acquisiti, rilascio del titolo e del certificato.