Validazione degli apprendimenti acquisiti

Gli adulti con almeno cinque anni di esperienza professionale, tre anni dei quali maturati in genere nella professione scelta, hanno la possibilità di documentare in un dossier di validazione le competenze operative professionali acquisite, per ottenere un titolo riconosciuto a livello federale. 
 
La validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dagli artt. 30, 31 e 32 dell'Ordinanza sulla formazione professionale

Compiti e competenze

Confederazione
Cantoni
Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)

Procedura di validazione in cinque fasi

La procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti prevede cinque fasi. 

Procedura di validazione cinque fasi
Le cinque fasi della procedura di validazione.

Fase 1: informazione e consulenza (portale d’entrata)

Le persone interessate possono informarsi e richiedere consulenza sul portale d’entrata del Cantone di domicilio. La piattaforma fornisce informazioni generali sulla procedura, informazioni specifiche sulle singole professioni e aiuto nella preparazione del dossier. 

Gli organi responsabili sono: 

  • SEFRI: divulgazione di informazioni per gli specialisti e le specialiste dei Cantoni e delle oml 
  • Cantoni: gestione del portale d’entrata (centro di consulenza) e divulgazione delle informazioni 
  • CSFO: elaborazione di informazioni inerenti alle singole professioni e divulgazione 
  • oml: divulgazione delle informazioni 

Fase 2: bilancio della situazione

Il bilancio della situazione consente di identificare, analizzare e documentare le proprie competenze personali e professionali. Il relativo dossier può essere preparato autonomamente o con l’aiuto di specialiste o specialisti. 

I/Le responsabili sono: 

  • Cantoni: l’ufficio di consulenza competente fornisce informazioni dettagliate su come preparare un dossier in modo autonomo. Inoltre offre supporto e coaching per quanto concerne il bilancio della situazione. 
  • Il/La candidato/a: preparazione del dossier. 

Fase 3: valutazione

I periti e le perite esaminano il dossier in base al profilo di qualificazione e alle condizioni di riuscita relative al titolo professionale scelto. 
Quindi redigono un rapporto di valutazione all’attenzione dell’organo di convalida. 

I/Le responsabili sono: 

  • Perite e periti: approfondimento del dossier, colloquio con il candidato o la candidata, eventuali accertamenti ulteriori e stesura del rapporto di valutazione. 
  • Cantoni: la direzione degli esami nomina i periti e le perite, trasmette il dossier, definisce la tabella di marcia e stabilisce le fasi di valutazione. 

Fase 4: convalida

Un organo di convalida cantonale o regionale stabilisce quali campi di competenze operativi del profilo di qualificazione sono soddisfatti. Se il candidato o la candidata possiede la competenza operativa necessaria in un campo specifico, non deve portare altre attestazioni o superare ulteriori esami (certificazione parziale). Il risultato viene registrato in un certificato degli apprendimenti acquisiti. Allo stesso tempo vengono segnalate le competenze mancanti e in che modo queste possono essere acquisite. 

Sostanzialmente i candidati e le candidate dovrebbero acquisire le competenze operative mancanti partecipando corsi di formazione strutturati con esami o maturando ulteriore esperienza professionale entro cinque anni dal completamento della procedura di validazione. 
 
Gli organi competenti sono: 

  • Organo di convalida: decide quali campi di competenze operative convalidare. 
  • Cantoni: l’autorità d’esame comunica la decisione sulla convalida e il termine per la presentazione di ulteriori attestazioni. 
  • Cantoni e oml: formulazione di offerte per la formazione complementare. 

Fase 5: certificazione

L’autorità d’esame valuta le attestazioni degli apprendimenti acquisiti. Esistono tre tipi attestazione: certificazione di equipollenza di formazioni precedenti, certificazione di apprendimenti acquisiti tramite procedura di validazione, controllo mediante esame della formazione complementare. 
 
Gli organi competenti sono: 

  • Cantoni: controllo e convalida degli apprendimenti acquisiti, rilascio del titolo e del certificato.