Riconoscimento (equipollenza) di titoli esteri

Ogni paese ha il proprio sistema della formazione professionale e richiede altri requisiti per l’esercizio di professioni regolamentate e non regolamentate. Per questo motivo, in Svizzera, per esercitare la propria professione è spesso necessario il riconoscimento del titolo estero. L’equipollenza viene attestata quando una formazione/qualifica estera corrisponde a quella svizzera sia a livello formale, ad esempio per quel che riguarda la durata, che a livello di contenuto. Chi richiede un’equipollenza ottiene la conferma che il diploma o il certi-ficato è paragonabile al relativo titolo svizzero. Grazie all’accordo sulla libera circolazione delle persone, tra la Svizzera e gli Stati dell’UE/AELS sono in vigore condizioni agevolate di riconoscimento dei titoli esteri.

In Svizzera ci sono diversi enti responsabili per il riconoscimento dei titoli esteri. L’ente a cui la persona deve rivolgersi dipende dal titolo estero da riconoscere. Il riconoscimento (equipollenza) dei diplomi esteri paragonabili ai titoli della formazione professionale di base (AFC e CFP) o della formazione professionale superiore (attestato professionale federale dell’esame di professione, diploma federale dell’esame professionale superiore o diploma di scuola specializzata superiore) ai sensi della Legge sulla formazione professionale (LFPr) è di competenza della SEFRI, rispettivamente di terzi incaricati dalla SEFRI. È di competenza della SEFRI anche il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie professionali come pure dei diplomi universitari per l’esercizio di professioni regolamentate. Per le professioni con diploma universitario che in Svizzera non sono regolamentate, swissuniversities / Swiss ENIC propone delle raccomandazioni per tutti i tipi di scuola universitaria. Rimangono riservate le competenze di altri enti di riconoscimento per professioni regolamentate (ad es. MEBEKO per le professioni mediche, PsiCo per le professioni pisicologiche, la Segreteria generale della CDPE nel campo dell’insegnamento e della pedagogia speciale, la CRS per le professioni sanitarie non universitarie, ecc.).

Nel caso di un titolo estero per una professione non rego-lamentata in Svizzera la SEFRI attribuisce il titolo a un livello di formazione del sistema svizzero attraverso una conferma ai sensi dell’art. 69 b dell’Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr).

Le informazioni sui diversi enti di riconoscimento e sulle rispettive procedure si trovano sul sito della SEFRI.