Lavoro d'esame

I lavori eseguiti dai candidati durante gli esami appartengonoa colui che ha messo a disposizione il materiale (ad es. autorità responsabile dell’esame, datore di lavoro, associazione professionale). La legislazione cantonale prevede disposizioni in materia. I lavori d’esame sono spesso messi a disposizione della persona in formazione, una volta scaduto il termine di ricorso, sempreché non siano riutilizzati per altri esami.