Commissioni della formazione professionale
Ai sensi dell’art. 69 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr), il Consiglio federale nomina una Commissione federale della formazione professionale. Quest’ultima consiglia le autorità federali in materia di sviluppo, di coordinamento della formazione professionale e di armonizzazione con la politica della formazione in generale. Anche gli organi speciali delle organizzazioni del mondo del lavoro nominano spesso delle commissioni della formazione professionale, incaricate di svolgere i compiti di formazione delle associazioni professionali.
Nella maggior parte dei Cantoni, la legge cantonale d’applicazione prevede una commissione della formazione professionale o un consiglio della formazione professionale, i cui compiti variano da Cantone a Cantone. La commissione è sovente un organo consultivo delle autorità cantonali e nella maggior parte dei casi ha poteri decisionali.